TITOLO I
DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI

art. 1 - E’ costituita in Torino una libera Associazione, con durata illimitata, privata e apolitica, senza scopo di lucro, denominata "CLUB DIRIGENTI VENDITE & MARKETING - C.D.V.M.".

art. 2 - L’Associazione ha lo scopo di:
a) contribuire a promuovere la cultura in campo nazionale e internazionale delle tecniche di vendita, marketing e distribuzione a tutti i livelli della dirigenza aziendale;
b) sviluppare la conoscenza, lo scambio di informazioni, collaborazioni ed esperienze tra gli associati;
c) promuovere iniziative, conferenze, dibattiti, convegni e seminari intesi alla divulgazione ed alla migliore comprensione dell’importanza della vendita, del marketing e della distribuzione nell’economia aziendale, nazionale ed internazionale sulla base della libera e leale concorrenza;
d) cooperare con Associazioni affini, italiane ed estere ed eventualmente partecipare ad esse, nonché favorire lo sviluppo associativo internazionale;
e) operare in favore della formazione di giovani attraverso iniziative specifiche (patrocinio della costituzione di gruppi e centri di studio, organizzazione di stages, di visite di istruzione, di corsi di formazione, ecc.).


TITOLO II
SOCI

art. 3 - Possono essere soci del C.D.V.M., persone fisiche e giuridiche quali: imprenditori, dirigenti e responsabili commerciali, di vendita, di marketing, dì ricerche di mercato, di pubblicità e pubbliche relazioni; consulenti, docenti, esperti e studiosi di tecniche commerciali; aziende produttrici di beni e servizi, aziende commerciali con strutture articolate nei settori riguardanti l’attività del C.D.V.M.; enti, istituti ed associazioni interessati all’attività del C.D.V.M.

art. 4
- Le domande di ammissione devono essere compilate su appositi moduli. L’ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo, a maggioranza.

art. 5
- I Soci si distinguono in:
a) effettivi;
b) onorari: proposti dal Presidente e almeno due Consiglieri in carica, sono proclamati con voto favorevole di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Il titolo di Socio Onorario può essere conferito a persone fisiche o giuridiche, enti, istituti, associazioni e fondazioni italiani ed esteri che abbiano contribuito con studi ed opere eminenti alla divulgazione della cultura del marketing. I Soci Onorari sono esclusi dal pagamento della quota annua;
c) aggregati: giovani diplomati, laureati e studenti di indirizzo commerciale, nonché addetti alle vendite ed al marketing, che non abbiano compiuto il 30° anno di età all’inizio dell’anno sociale e che comunque non abbiano i requisiti per essere Soci effettivi. Tali soci pagano una quota ridotta senza diritto al voto in Assemblea.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato.

art. 6
- La quota associativa ha carattere annuale e copre l’esercizio sociale 1° gennaio - 31 dicembre.

art. 7
- L’ammontare delle quote annuali è stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

art. 8
- Solo a pagamento effettuato della quota è acquisita la qualifica di "Socio". Detta quota è intrasmissibile e non dà diritto a rivalutazioni o rendimenti di sorta.

art. 9
- Il mancato pagamento da parte del Socio della quota annuale entro il primo trimestre dell’anno sociale, dà diritto al C.D.V.M. di considerare risolto il rapporto associativo.

art. 10
- Le dimissioni devono essere comunicate dal Socio con lettera raccomandata al C.D.V.M. entro tre mesi dalla scadenza dell’anno sociale. Le dimissioni non esimono il Socio dagli obblighi finanziari pregressi.

art. 11
- I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa:
a) ricevono sistematicamente programmi e resoconti sull’attività associativa, inviti e quant’altro il Consiglio Direttivo riterrà mettere a loro disposizione gratuitamente o a condizioni di favore;
b) hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare;
c) hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni programmate dal C.D.V.M.


TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

art. 12 - Sono organi del C.D.V.M.:
a) l’Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente,
d) i Vice Presidenti,
e) il Tesoriere,
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 13
- L’Assemblea e costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; il documento relativo deve essere conservato dalla Segreteria del C.D.V.M. Il Socio ha diritto a un voto e può rappresentare, per delega, non più di due Soci. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla scadenza dell’esercizio sociale, da parte del Presidente a nome del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di tutti gli aventi diritto oppure mediante messaggio di posta elettronica con notifica alla consegna, almeno quindici giorni prima della data prestabilita. L'avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’Assemblea, in prima e seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D.V.M. o, in sua assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea, constata e dichiara la regolarità dell’intervento dei Soci, della costituzione dell’Assemblea medesima e proclama i risultati delle votazioni e le deliberazioni.
Il Segretario redige e sottoscrive il verbale dell’Assemblea sul libro degli Atti Ufficiali del Club, che deve essere controfirmato dal Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea dei Soci può essere "ordinaria" o "straordinaria".

art. 14
- L’Assemblea ordinaria:
a) è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione. Le deleghe sono conteggiate ai fini delle presenze;
b) delibera a semplice maggioranza dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell’Assemblea;
c) delibera sull’azione svolta dal Consiglio Direttivo;
d) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
e) nel caso di scadenza del mandato biennale del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall’art. 16, elegge tra i Soci il nuovo Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) delibera sull’eventuale partecipazione ad altre associazioni italiane ed estere, definendone forma e modalità.

art. 15
- L’Assemblea straordinaria:
a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno il 20% dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deleghe sono conteggiate ai fini delle presenze;
b) approva le modifiche dello Statuto, che peraltro possono anche essere approvate dalla maggioranza assoluta dei Soci mediante referendum;
c) delibera sulle modalità di scioglimento e di liquidazione del C.D.V.M.

art. 16
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Soci, eletti dall’Assemblea ordinaria, non inferiore a 15, oltre i membri di diritto. Il numero dei Consiglieri, oltre il minimo, è deciso dal Consiglio in carica fino a nuove elezioni (Consiglio uscente) e dovrà sempre essere determinato in numero dispari.
I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Fanno parte del Consiglio Direttivo, in qualità di membri di diritto, gli ex Presidenti del Club (con la qualifica di Past President) ed i Soci onorari, ma solo con diritto di voto consultivo.
Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo sino a 5 rappresentanti dei Soci aggregati, designati da almeno il 50% dei medesimi mediante votazione a maggioranza semplice. Il numero dei Consiglieri rappresentanti i Soci aggregati, entro il massimo suddetto, è deciso dai Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci e può essere modificato in qualsiasi momento. I Consiglieri rappresentanti i Soci aggregati hanno pari diritti di quelli eletti dall’Assemblea dei Soci. 
Un mese prima dell’Assemblea ordinaria elettiva il Presidente nomina una Commissione di cinque Soci in regola con il pagamento della quota annuale, la quale prepara una lista di candidati al nuovo Consiglio Direttivo. Tale lista è sottoposta dalla predetta Commissione all’Assemblea per la votazione.
Possono essere poste in votazione anche altre candidature non incluse nella lista della Commissione, purché la proposta relativa alle stesse sia presentata, firmata, al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Se nel corso del biennio cessano dalla loro funzione uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può integrarsi sostituendo, per cooptazione, i componenti cessati con altrettanti, fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte all’anno con avviso inviato a tutti i componenti sette giorni prima della data prestabilita; l’avviso deve contenere l’ordine del giorno della riunione.
Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato d’urgenza dal Presidente a mezzo telegramma oppure mediante messaggio di posta elettronica con notifica alla consegna, inviato almeno due giorni prima della riunione, o quando richiesto, dalla maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o, in difetto, dal membro più anziano del Consiglio, e delibera a maggioranza dei voti espressi.
All’inizio delle riunioni del Consiglio Direttivo un membro di esso, o altra persona designata dal Presidente, assume le funzioni di Segretario, redige il verbale della seduta, lo sottoscrive e lo fa controfirmare dal Presidente
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

art. 17
- Il Consiglio Direttivo gestisce l’attività del C.D.V.M. con facoltà di conferire deleghe a persone da esso designate, anche esterne al C.D.V.M. In particolare il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) promuovere provvedimenti e iniziative finalizzati allo sviluppo ed al conseguimento degli scopi statutari ed alle delibere dell’Assemblea;
b) eleggere, a scrutinio segreto, tra i propri membri, in seduta successiva all’Assemblea che lo ha nominato, le cariche sociali: un Presidente, da uno a tre Vice Presidenti e un Tesoriere;
c) istituire Commissioni permanenti, determinando il numero dei componenti e gli scopi di ciascuna, nonché nominare Commissioni speciali per eventi straordinari (congressi, convegni di studio, riunioni internazionali, ecc.);
d) stabilire l’entità delle quote associative, differenziate per categorie di Soci, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) definire, in sede di approvazione di bilancio consuntivo dell’esercizio, l’entità della somma da accantonare a "Fondo di riserva" e decidere, nel corso dell’ esercizio, gli eventuali prelievi da tale Fondo per giustificati motivi;
g) ratificare l’ammissione di nuovi Soci;
h) considerare dimissionario, senza alcuna formalità, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive;
i) deliberare su qualsiasi altra iniziativa o proposta del Presidente.

art. 18
- Il Presidente del C.D.V.M. ha la rappresentanza legale dell’associazione ed ha facoltà di delegare ad un Vice Presidente o in difetto ad altro componente del Consiglio Direttivo, in tutto o in parte, i poteri di sua spettanza.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, ad eccezione dell’Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali nella quale qualsiasi Socio in regola con il versamento della quota può essere eletto alla presidenza con la semplice maggioranza dei presenti.
Egli può partecipare, presiedendole, al lavoro di tutte le Commissioni delle quali è membro "ex-officio".

art. 19
- I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni e qualora delegati, assumono la rappresentanza legale dell’Associazione.
In mancanza del Presidente, assume la presidenza del Consiglio Direttivo il Vice Presidente espressamente delegato dal Presidente ed in carenza di delega il Vice Presidente più anziano.
Idem in caso di Assemblea.
Qualora il Presidente sia impedito ad esercitare il suo mandato temporaneamente, il Vice Presidente più anziano assume tutti poteri del Presidente.

art. 20
- Il Tesoriere provvede all’amministrazione del C.D.V.M. ed esercita azione di vigilanza al fine di assicurare l’equilibrio tra entrate e uscite; impegna l’Associazione verso terzi con la sola propria firma.
La firma per prelievi e pagamenti tramite banca è prerogativa del Presidente, ma nei casi di ordinaria amministrazione compete anche al Tesoriere con firma disgiunta.
Redige annualmente il progetto di bilancio da sottoporre al benestare del Consiglio Direttivo ed all’approvazione dell’Assemblea.

art. 21
- Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Al Collegio dei Revisori spetta il controllo analitico, in qualsiasi momento, della situazione contabile e amministrativa del C.D.V.M. e la revisione dei bilanci da presentare all’Assemblea dei Soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Commissioni, senza diritto di voto.

art. 22
- Le Commissioni permanenti sono istituite dal Consiglio Direttivo, come precisato dall’art. 17 punto c) e restano in carica per la stessa durata del Consiglio che le ha istituite.
Ogni Commissione è composta da almeno tre Soci: Presidente e due membri, designati dal Consiglio Direttivo; almeno il Presidente della Commissione deve essere un Consigliere.
Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività e sull’avanzamento dei lavori inerenti le finalità della Commissione stessa.


TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

art. 23
- L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci, devono restare depositati presso la sede del club nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Il patrimonio C.D.V.M. è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi, donazioni, proventi da attività didattiche, editoriali e di altro genere.
Gli avanzi di gestione sono riportati a nuovo.
Eventuali disavanzi devono essere coperti con le modalità stabilite dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo.

art. 24
- Viene istituito un "Fondo di riserva" al preciso scopo di accantonare una certa somma in previsione di particolari esigenze di bilancio nel corso delle gestioni a venire. Tale Fondo è gestito, come da art. 17 punto f) , dal Consiglio Direttivo.

art. 24 bis
- All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

art. 25
- L’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, delibera lo scioglimento dell’Associazione.
Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.




Visto per inserzione.
Torino, 11 giugno 2007.
In originale firmato:
GUAZZONE PAOLO
Dottor MARIO TRAVOSTINO Notaio